§ 1 Art. 1 Campo di applicazione delle Condizioni Generali ed esclusione dell’applicazione di altre condizioni e termini confliggenti
- Le presenti Condizioni Generali (di seguito denominate le “CG”) si applicano a tutte le nostre offerte, forniture e servizi.
- Nello specifico, le CG si applicano a chiunque svolga attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile italiano (“Codice civile”), che sia considerato professionista ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. C) del Codice del consumo (di seguito denominato il “Cliente”). Tali Condizioni si appliccheranno, inoltre, alle offerte, forniture e servizi futuri che siano resi al Cliente, senza la necessità di effettuare ulteriori precisazioni.
- Le CG trovano applicazione esclusiva. Di conseguenza, l’applicazione di qualsiasi altra condizione generale utilizzata dal Cliente, che sia in contrasto, in contraddizione o in aggiunta alle presenti sarà espressamente esclusa e rifiutata.
- Le CG troveranno applicazione senza riserve anche alle forniture rese al Cliente, laddove sia noto che le condizioni di vendita dello stesso siano in conflitto o si discostino da esse.
§ 2 Conclusione del Contratto, Oggetto della Fornitura, Divieto di cessione
- Come regola generale, le nostre offerte sono gratuite e non vincolanti. Gli ordini e gli accordi diventano vincolanti con la nostra conferma scritta o con la consegna dei beni. Lo stesso principio si applica anche ad eventuali modifiche, integrazioni o accordi collaterali.
- Se non espressamente concordato diversamente, la conclusione del contratto è subordinata alla consegna esatta e puntuale dei beni da parte dei nostri fornitori. Ciò vale solo nel caso in cui non via sia alcuna responsabilità da parte nostra per la mancata consegna dei beni e in particolare, qualora il nostro fornitore ci rilasci idonea garanza contrattuale. In questo caso il Cliente sarà informato immediatamente della mancata disponibilità del servizio. Qualsiasi compenso già versato sarà rimborsato.
- Tutte le informazioni relative ai nostri prodotti, in particolare disegni, misure, parametri di resa e qualsiasi altro dato tecnico indicati nelle nostre offerte e nei nostri cataloghi, rappresentano dei valori medi approssimativi. Ci riserviamo eventuali tolleranze sulle quantità, sul peso, sul numero di pezzi e sulle dimensioni standard della relativa linea di produzione.
- L’oggetto della fornitura e/o i servizi da effettuarsi sono quelli indicati nella nostra conferma scritta d’ordine o, in assenza di essa, nella nostra offerta.
- Eventuali forniture in eccesso o in difetto in termini di unità o di peso fino al 5 % rispetto al volume dell‘ordine, che siano state realizzate fuori standard, sulla base delle esigenze specifiche manifestate dal Cliente, sono autorizzate.
- Sono ammesse eventuali forniture parziali, previo accordo con il Cliente.
- I contratti, gli accordi collaterali, le garanzie e le modifiche al contratto, per essere vincolanti, devono essere conclusi per iscritto. Quanto precede vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
- Tutti i documenti e i dati quali disegni, immagini, descrizioni, nonché specifiche di peso e dimensioni posti a fondamento delle nostre offerte si considerano parte integrante del contratto, solo laddove siano espressamente richiamati quali parti integranti nell’offerta stessa. Ci riserviamo in ogni caso la facoltà di apportare modifiche nella misura in cui non siano essenziali e l’oggetto del contratto non ne risulti irragionevolmente pregiudicato per il Cliente.
- Tutti i documenti dell’offerta, i piani, i disegni, i preventivi, i documenti e i dati - anche in forma elettronica – rimangono di nostra proprietà e non possono essere conservati, né modificati, né copiati o altrimenti riprodotti o messi a disposizione di terzi da parte del Cliente e devono, su nostra richiesta e a nostra discrezione, esserci consegnati immediatamente o cancellati. Anche qualora tali documenti siano a messi a disposizione del Cliente, i nostri diritti di proprietà intellettuale rimangono inalterati. Il Cliente non ha il diritto di utilizzare e trasferire copie, modelli e disegni.
- I macchinari necessari per produrre i beni oggetto di fornitura (da noi prodotti), rimangono di nostra proprietà, anche laddove al Cliente vengano addebitati proporzionalmente i costi del loro utilizzo.
- Al Cliente è fatto divieto di cedere o trasferire, senza il nostro consenso, a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali, così come qualsiasi altra sua pretesa nei nostri confronti anche se sorta automaticamente per legge.
- Durante il periodo di fornitura ci riserviamo il diritto di apportare modifiche all’oggetto della fornitura, a condizione che non si tratti di modifiche di tipo sostanziale e che lo scopo della fornitura non venga limitato/alterato in modo irragionevole per il Cliente. Sono ammesse consegne in eccesso o in difetto per motivi legati alla produzione, entro una tolleranza del 10% della quantità totale dell‘ordine.
§ 3 Prezzi, Pagamenti, Compensazione, Diritti di ritenzione
- I nostri prezzi sono indicati al netto e su base ex Works di Metzingen-Germania (Incoterms 2020). L’IVA nella misura applicabile (anche se non indicata separatamente), le spese di imballaggio, trasporto, assemblaggio, le spese postali, i premi assicurativi, i dazi doganali, eventuali commissioni bancarie o altri costi applicati al pagamento, così come qualsiasi ulteriore spesa, sono da considerarsi come aggiuntivi.
- Le nostre fatture sono pagabili a vista, senza detrazioni. Il ricevimento del pagamento da parte dell‘ufficio indicato da noi è decisivo per la tempestività del pagamento.
- In caso di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente – anche in relazione ad altri rapporti commerciali intercorrenti fra il medesimo Cliente e la nostra azienda – avremo facoltà di subordinare eventuali ulteriori forniture al previo integrale pagamento dei relativi insoluti.
- Se il Cliente è in ritardo con i pagamenti, non rispetta le condizioni di pagamento o viene sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero se ci viene resa nota o paia sussistere una qualsiasi altra circostanza idonea a farci ragionevolmente dubitare della solvibilità del Cliente, anche se tali circostanze sussistevano già al momento della conclusione del contratto e non erano a noi note o andavano al di là della nostra miglior conoscenza, avremo facoltà di sospendere le forniture e richiedere pagamenti anticipati ovvero la prestazione di adeguate garanzie per le forniture pendenti. Se le garanzie non sono prestate entro un ragionevole periodo di tempo, avremo facoltà di recedere dal contratto. Senza pregiudizio per eventuali ulteriori pretese previste dalla legge, il Cliente risponde di tutti i danni a noi causati dalla mancata esecuzione del contratto.
- Qualora fra la data di conclusione del contratto e la data di consegna intervengano sostanziali aumenti dei prezzi delle materie prime, del costo del lavoro o dell’energia, avremo facoltà di aumentare unilateralmente i prezzi in misura ragionevole (ai sensi degli artt.1659, 1660 e 1661 c.c.), se il periodo intercorrente fra la data di conclusione del contratto e la data di consegna è superiore a 4 mesi.
- Relativamente ad ordini effettuati sulla base di accordiquadro od ordini a chiamata non ancora inviati, ci è sempre consentito di adeguare i prezzi in presenza di sostanziali mutamenti del costo delle materie prime durante il periodo di validità dell’accordoquadro ovvero degli ordini a chiamata. Tali adeguamenti saranno implementati con un preavviso di 4 settimane e solo nella misura in cui i nostri costi (in particolare a causa di un aumento dei prezzi delle materie prime, del costo del lavoro o dell’energia) siano complessivamente aumentati più di 5 punti percentuali. Ove ciò si traduca in un aumento del prezzo superiore a 10 punti percentuali, il Cliente potrà recedere dal contratto.
- Abbiamo il diritto di addebitare gli interessi di mora in una misura pari a quella prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 e successive modifiche, senza bisogno di un sollecito preventivo.
- Il Cliente potrà portare in compensazione i suoi crediti nei nostri confronti con eventuali contropretese o avvalersi del diritto di ritenzione, solo se le sue pretese sono incontestate o accertate in via definitiva dall’Autorità Giudiziaria. Eventuali denunce di vizi presentate dal Cliente non fanno venire meno le sue obbligazioni di pagamento, né esse assumono alcuna rilevanza ai fini delle scadenze di pagamento. Il Cliente espressamente rinuncia a qualsiasi eccezione di inadempimento e a qualsiasi diritto di ritenzione. Tale rinuncia non opera se la nostra Società, i nostri rappresentanti e/o i nostri agenti preposti si rivelano gravemente inadempienti al contratto ovvero se le pretese poste dal Cliente a fondamento dell’eccezione di inadempimento o del diritto di ritenzione, siano incontestate o accertate in via definitiva dall’Autorità Giudiziaria.
- Il Cliente si considera in mora dalla scadenza della fattura, salvo che vi siano circostanze (quali ad es. richieste o altri termini di pagamento a calendario) tali per cui il Cliente possa considerarsi in ritardo anche prima di tale termine. Ove il Cliente sia in ritardo con il pagamento, i nostri crediti matureranno e il Cliente dovrà versare interessi di mora.
- Il valore netto minimo dell‘ordine è di 100 euro.
- Assegni e cambiali saranno accettati solo previo accordo e solo in acconto delle forniture. Gli interessi e le spese sono a carico del Cliente.
§ 4 Termine di Consegna, Consegne Parziali, Difformità di quantità
- Il termine di consegna è quello concordato tra le parti.
- Il termine di consegna sopra concordato dovrà essere considerato un termine meramente indicativo, a meno che non sia stato concordato esplicitamente altrimenti per iscritto. Resta inteso che la Società cercherà di rispettare tale termine.
- Il rispetto del termine di consegna è subordinato al fatto che il fornitore stesso riceva a sua volta le consegne da parte dei propri fornitori, in maniera esatta e tempestiva.
- La consegna sarà effettuata „Ex Works“ (Incoterms 2020). Il Cliente dovrà chiedere di poter ritirare la merce non appena avrà ricevuto la notizia che è pronta per la spedizione.
- Generalmente il termine di consegna concordato inizierà a decorrere a partire dalla stipulazione del contratto e richiederà il previo chiarimento di tutte le questioni commerciali e tecniche. Tuttavia, questo non inizierà a decorrere prima del ricevimento completo di tutti i documenti e le approvazioni che devono essere forniti dal Cliente e del ricevimento di eventuali pagamenti anticipati concordati. In caso di consegna „Ex Works“, Incoterms 2020, il termine di consegna si considera rispettato se il bene da consegnare è stato selezionato ed è pronto per il ritiro entro il termine concordato e il Cliente ne è stato informato. Nel caso in cui venga concordata la spedizione della merce, il termine di consegna è considerato rispettato se l‘oggetto del contratto è stato consegnato a una persona incaricata del trasporto prima della scadenza del termine convenuto o se il bene non ha potuto essere consegnato per nostra colpa.
- Ai fini delle presenti CG, costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza („Evento di Forza Maggiore“) che impedisca ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali. A tal proposito la parte che subisce l‘impedimento deve provare:
a) che l‘impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
b) che esso era imprevedibile al momento della conclusione del contratto;
c) che gli effetti dell‘impedimento non avrebbero potuto essere evitati o supeati dalla parte interessata.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo costituiscono Eventi di Forza Maggiore rivolte, scioperi, guerra, inondazioni, serrate, incendi, epidemie, malattie, confische, boicottaggi, ordini e restrizioni legali, consegne errate o ritardate da parte dei nostri fornitori. Di conseguenza, laddove la nostra prestazione divenga impossibile a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, saremo esonerati dall’obbligo di adempimento stesso, da qualsivoglia responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’Evento di Forza Maggiore si verifichi, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. - La proroga degli obblighi di consegna e di prestazione di cui al comma 6 precedente trova applicazione anche laddove i casi o eventi ivi descritti si verifichino a seguito della nostra costituzione in mora.
- Qualora il termine di adempimento delle obbligazioni di consegna e di servizio sia prorogato a causa degli eventi di forza maggiore descritti nel precedente comma 6 per più di sei settimane, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto solo dopo la scadenza di tale nuovo termine. Qualora il Cliente sia interessato a consegne parziali, potrà recedere dal contratto anche in parte. Qualora l’esecuzione sia già iniziata anche solo in parte, il Cliente potrà recedere dall‘intero contratto solo ove dimostri di non avere alcun interesse a un’esecuzione parziale. Restano impregiudicati ulteriori diritti legali o contrattuali di recesso dal contratto.
- In caso di ritardo nella consegna, nonostante il decorso di un ragionevole termine di tolleranza fissato dal Cliente, questi potrà recedere dal contratto ovvero, se interessato ad un’esecuzione parziale, anche solo dalla parte del contratto non ancora adempiuta. Se l’esecuzione è già iniziata anche solo in parte, il Cliente potrà recedere dall’intero contratto solo ove dimostri di non avere alcun interesse ad un’esecuzione parziale. Sono escluse ulteriori pretese di qualsiasi natura, in particolare quelle di risarcimento danni, ivi compresi quelli consequenziali. Resta fermo ed impregiudicato quanto previsto al successivo Art. 9.
- Ci riserviamo il diritto di effettuare la consegna anche prima della scadenza del termine di consegna e di procedere a consegne parziali, se i contrastanti interessi del Cliente non ne risultino eccessivamente pregiudicati.
- Se il Cliente è in ritardo con l‘accettazione ex art. 1521 c.c. o con il collaudo ex art. 1665 c.c. della merce o è altrimenti responsabile di un ritardo nel ritiro della merce, possiamo immagazzinare i prodotti a rischio e a spese del Cliente e fatturarli come consegnati Ex Works. In questo caso addebiteremo almeno l‘1,5 % del valore mensile della merce come tassa di deposito. Ci riserviamo espressamente la facoltà di far valere ulteriori diritti di risarcimento danni. Scaduto il termine di tolleranzada noi fissato per l’accettazione o collaudo della fornitura, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto e di richiedere il risarcimento dei danni al posto della prestazione. Gli altri diritti rimangono inalterati. Non è necessario fissare un periodo di tolleranza, se il Cliente rifiuta seriamente e definitivamente l‘accettazione ex art. 1521 ovvero ex art. 1665 c.c. o se è evidente che il Cliente non è in grado di pagare il prezzo di acquisto o di accettare la consegna entro il termine di proroga. Il danno deve essere quantificato nella misura pari al 20 per cento del valore dell‘ordine. Il danno potrà essere compensato con un eventuale pagamento anticipato. Le parti saranno in ogni caso libere di dimostrare che il danno effettivamente subito era superiore a tale importo.
- In caso di merci realizzate su misura per il Cliente, il quantitativo dei pezzi ordinati può variare lievemente per motivi legati alla produzione e al rischio di prodotti difettosi. In tal caso, ci riserviamo il diritto di effettuare consegne di quantitativi leggermente superiori o inferiori che comporteranno un proporzionale adeguamento dei prezzi al rialzo o al ribasso.
§ 5 Termine di Consegna, Consegne Parziali, Diformità di quantità
- Salvo ove diversamente concordato per iscritto, le nostre consegne saranno effettuate Ex Works (Incoterms 2020)
- Pertanto, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale passa al Cliente non appena egli venga informato che la merce è pronta per il ritiro e l‘oggetto della consegna venga individuato. Questo vale anche in caso di fornitura di servizi aggiuntivi come il carico, il trasporto o lo scarico. Se la prestazione viene ritardata per motivi imputabili al Cliente, il rischio di perdita accidentale passa al Cliente con la comunicazione della messa a disposizione della fornitura.
- Nel caso in cui venga concordata la spedizione della merce, il rischio di deterioramento accidentale o di perdita accidentale passa al Cliente al più tardi conil ritiro dell‘oggetto della fornitura o con la consegna a un trasportatore Ex Works o al luogo concordato, se diverso. Se la consegna viene ritardata per motivi imputabili al Cliente, il rischio si trasferisce già con la comunicazione di disponibilità al ritiro. L’art. 5 comma 2, frase 3 si applica di conseguenza.
- Se ci impegniamo a trasportare gli oggetti da consegnare per conto del Cliente, siamo autorizzati a scegliere il metodo dell’imballaggio e di spedizione degli oggetti a nostra esclusiva discrezione, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto.
- Se non diversamente concordato, il Cliente è responsabile della stipulazione dell‘assicurazione per il trasporto.
- Qualora venga concordato che il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale sia a nostro carico, il Cliente sarà tenuto, all’atto dell’arrivo della merce e in presenza della persona addetta al trasporto, a controllare se vi siano eventuali danni da trasportovisibili. In tal caso, il Cliente dovrà informare l‘addetto al trasporto di eventuali perdite o danni visibili al più tardi al momento della consegna della merce mediante loro identificazione specifica, nonché avvisarci immediatamente mediante denuncia fatta per iscritto. In caso di perdite o di danni non visibili esternamente il Cliente dovrà poi presentarci denuncia scritta entro 8 giorni di calendario dalla scoperta del vizio.
§ 6 Riserva di proprietà
- La proprietà della merce rimarrà in capo a noi sino al pagamento integrale del prezzo di vendita pattuito, nonché di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo alla nostra Società. Il Cliente diverrà, quindi, proprietario del bene al momento dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo.
- Il Cliente deve, in qualsiasi momento, su nostra richiesta e in caso di avvio di una procedura concorsuale, contrassegnare chiaramente la merce soggetta a riserva di proprietà come „proprietà di Lechler Spray Technology S.r.l”.
- Il Cliente deve trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà; in particolare, il Cliente deve assicurare adeguatamente la merce contro i danni causati da incendio, acqua e furto, con un massimale pari al valore di acquisto del bene. Se e nella misura in cui sono necessari servizi di manutenzione e ispezione, tali servizi devono essere effettuati dal Cliente in modo tempestivo.
- Eventuali lavorazioni effettuate dal Cliente sulla merce da noi fornita non faranno sorgere alcuna obbligazione a carico nostro, essendo noi meri produttori ai sensi degli artt. 114 Codice del consumo e seguenti. Qualora il Cliente dovesse commistionare, unire, mescolare, miscelare o lavorare l‘oggetto della fornitura con altri oggetti, troveranno applicazione gli artt. 934 e seguenti, nonché gli artt. 939 e 940 c.c.
- Il Cliente è autorizzato a vendere gli oggetti consegnati e gli oggetti che ne derivano ai sensi del precedente comma 4 (di seguito denominati collettivamente „Oggetti sottoposti a Riserva di proprietà“) nel corso dell‘ordinaria amministrazione, a condizione che sia garantita la riserva di proprietà estesa (cessione dei crediti ai sensi del successivo comma 6.). Qualsiasi altro atto di disposizione, in particolare la costituzione in pegno, il leasing, il prestito o il trasferimento a titolo di garanzia non sono ammessi.
- Il Cliente cede a noi tutti i crediti derivanti dalla rivendita o da un altro uso della merce consegnata a terzi. Con la presente accettiamo questa cessione. Se l‘Oggetto sottoposto a Riserva di proprietà è di nostra proprietà congiunta, tale cessione si riferisce solo all‘importo dei nostri crediti nei confronti del Cliente.
- Il Cliente è autorizzato a disporre degli Oggetti sottoposti a Riserva di Proprietà, a lavorare, commistionare o unire, mescolare e miscelare gli oggetti consegnati e a riscuotere i crediti ceduti solo nel corso dell‘ordinaria amministrazione e solo in modo revocabile. La revoca può avvenire solo se il Cliente non ha adempiuto correttamente ai suoi doveri, in particolare ai suoi obblighi di pagamento, se è insolvente, sovraindebitato o incapace di pagare, o se è stata richiesta l‘apertura di una procedura di insolvenza sul suo patrimonio. In questo caso, su nostra richiesta, il Cliente deve notificare al debitore la cessione; siamo inoltre autorizzati a rivelare ai clienti del Cliente che il bene è gravato da riserva di proprietà. In caso di revoca per la riscossione dei crediti ceduti, il Cliente deve fornirci il nome o la società del suo cliente e il suo indirizzo.
- L‘autorizzazione del Cliente a disporre degli Oggetti sottoposti a Riserva di proprietà, così come ad effettuate la lavorazione, la commistione o unione, la miscelazione, la fusione, inoltre per la riscossione dei crediti ceduti, termina senza revoca espressa, nel caso in cui il Cliente diventi insolvente, sospenda i pagamenti, o se il Cliente o una terza parte introduca una procedura concorsuale a carico del patrimonio del Cliente o se il sovraindebitamento del Cliente è stato accertato.
- Nei casi illustrati ai capoversi 7 e 8, dopo aver sollecitato e dopo che sia spirato in modo infruttuoso il termine della proroga supplementare, saremo autorizzati a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione dell‘Oggetto sottoposto a Riserva di Proprietà. In questo caso, il Cliente è obbligato a rilasciare tali oggetti. A queste condizioni siamo autorizzati a rivelare la riserva di proprietà prolungata al cliente del Cliente.
- Nel caso in cui le garanzie a noi assegnate superino il valore dei nostri crediti di oltre il 20%, su richiesta del Cliente, svincoleremo le garanzie per un importo adeguato a nostra discrezione.
- Il Cliente si impegna ad informarci immediatamente per iscritto qualora eventuali terzi abbiano avuto o abbiano accesso diretto agli Oggetti sottoposti a Riserva di Proprietà o ai diritti ceduti, consegnando i documenti necessari per un possibile intervento. I costi del nostro intervento, ivi comprese eventuali spese legali, saranno posti a carico del Cliente.
§ 7 Garanzie
- Nella misura in cui il rapporto contrattuale tra noi e il Cliente si concretizzi in un contratto di compravendita o di appalto rispondiamo di eventuali vizi materiali, difetti di qualità ed evizione così come previsto dalle disposizioni di legge, a meno che non sia stato stabilito diversamente di seguito.
- Qualsiasi diritto di garanzia è disponibile solo per il Cliente originale e non può essere assegnato a terzi senza il nostro consenso.
- Determinate caratteristiche del bene si considerano garantite solo se espressamente confermate per iscritto. La garanzia opera come tale solo se espressamente denominata come “garanzia” per iscritto.
- Qualora il contratto sia riconducibile ad una compravendita, noi saremo tenuti a garantire che la cosa compravenduta sia immune da vizi e mancanza di qualità ai sensi degli artt. 1490 ss del Codice civile. Il Cliente sarà però considerato decaduto dal diritto di garanzia, qualora non denunzi a noi i vizi per iscritto entro otto giorni dalla scoperta o, nel caso di cose da trasportare ai sensi dell’art. 1511 Codice civile, dal giorno del ricevimento. Qualsiasi comunicazione effettuata oralmente o telefonicamente è inidonea a impedire la decadenza. Ai sensi dell’art. 1495 c.c., il termine di prescrizione generale per la garanzia per vizi è di un anno dalla consegna; il Cliente che sia convenuto per l’esecuzione del contratto può però sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato in forma scritta entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna. Per quanto concerne le ipotesi di evizione, verranno in rilievo gli artt. 1483 ss del Codice civile.
- Qualora, al contrario, il rapporto contrattuale sia riconducibile ad un contratto di appalto, si applicheranno gli artt. 1663 ss del Codice civile. In tal caso, il committente è tenuto, a pena di decadenza, a denunciare per iscritto all’appaltatore le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è però necessaria se l’appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente che sia invece convenuto può sempre far valere la garanzia, purché le difformità e i vizi siano stati denunciati entro il termine di cui sopra, in ogni caso prima che siano decorsi due anni dalla consegna.
- Il Cliente deve darci l’opportunità di verificare congiuntamente la sussistenza dei vizi denunciati e di essere presenti ad ogni sessione di disamina del materiale.
- I termini di prescrizione evidenziati nei commi 4 e 5 valgono anche per le richieste di risarcimento danni presentate dal Cliente e basate su un vizio della merce, se siamo colpevoli di dolo o grave negligenza. Le richieste di risarcimento dei danni formulate dal Cliente ai sensi dell’art. 9, nonché della legge sulla responsabilità del prodotto seguono, invece, i termini di prescrizione ordinari.
- Se non diversamente stabilito nel presente comma 8, la garanzia per vizi ed evizione è limitata ad una esecuzione supplementare in forma specifica. Nell‘ambito della nostra obbligazione di garanzia, potremo, a nostra discrezione, eliminare il vizio (riparazione successiva) o fornire nuovo materiale privo di difetti difetti (sostituzione). Se la nostra esecuzione specifica supplementare è ritardata oltre un ragionevole periodo di tempo o se essa resta priva di risultato nonostante reiterati tentativi, il Cliente potrà chiedere una riduzione del prezzo d’acquisto o risolvere il contratto. La risoluzione è esclusa se il vizio è di scarsa entità. Inoltre, in caso di consegne parziali sostitutive, il Cliente potrà risolvere l’intero contratto solo ove dimostri di non avere alcun interesse ad un’esecuzione parziale. Ulteriori pretese, in particolare richieste di risarcimento per spese e danni, sono escluse salvo ove diversamente previsto dal successivo art. 9. I pezzi sostituiti dovranno esserci restituiti a semplice richiesta.
- Il Cliente è tenuto a restituirci, a proprio rischio, i prodotti difettosi per effettuare la riparazione o la sostituzione, salvo che la rispedizione non sia possibile a causa del tipo di fornitura. I costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e delle materie prime sostenuti per l’esecuzione specifica complementare saranno a nostro carico; tuttavia, solo a partire dal luogo in cui le merci siano state consegnate ai sensi del contratto e limitatamente al valore che l‘oggetto di fornitura avrebbe se fosse privo di vizi. Le merci o parti sostituite diventeranno o rimarranno di nostra proprietà.
- Il Cliente deve concederci il tempo necessario e l’opportunità di procedere all’esecuzione supplementare in forma specifica. Solo in caso di grave pericolo per la sicurezza dello stabilimento, al fine di prevenire danni sproporzionatamente elevati o in caso di grave ritardo nell’eliminazione dei difetti, il Cliente potrà, previo avviso scritto alla nostra Società, rimediare ai difetti autonomamente o tramite terzi e potrà chiedere il rimborso dei relativi costi.
- Non sussistono tuttavia diritti di garanzia se il Cliente (i) modifica l‘oggetto della fornitura o lo fa modificare da terzi e/o (ii) modifica parti dell‘oggetto della fornitura, sostituendoli con pezzi di ricambio non originali da noi prodotti, ma con pezzi di ricambio forniti da terzi, senza che ciò sia necessario a causa di un nostro inadempimento o per la scadenza infruttuosa di un termine di tolleranza fissato dal committente o per altri motivi sostanziali necessari a consentire l‘utilizzo dell‘oggetto della fornitura conformemente al contratto. Ciò non vale se il committente dimostra che i vizi in questione non sono stati causati dalle modifiche apportate all‘oggetto della fornitura o ai pezzi di ricambio da parte di terzi o da parte sua.
- Sono escluse eventuali azioni a titolo di rivalsa da parte del Cliente che abbia sostenuto spese non dovute nei confronti di terzi, salve eventuali pretese ammesse dalla legge.
- L’eventuale lavorazione o installazione dei beni forniti valgono sempre quale rinuncia alla denuncia di vizi relativamente a difetti palesi.
- In presenza di una legittima denuncia di vizi, il Cliente potrà trattenere una parte del prezzo, ma solo in misura adeguata e corrispondente al valore del difetto materiale di cui trattasi. In presenza di una denuncia di vizi non giustificata potremo chiedere al Cliente il rimborso dei costi causati da tale denuncia.
- Sono escluse eventuali pretese basate su vizi minimi del bene, che non ne alterano la funzione e l’utilizzo, rispetto alle caratteristiche e all’utilizzo convenuti o tipici, per esempio, piccole differenze nel colore, nelle dimensioni e/o nella qualità o nelle caratteristiche di prestazione dei prodotti.
- Il riconoscimento di un vizio richiede sempre la forma scritta.
- Non vi è alcuna garanzia se il bene viene destinato ad un uso diverso da quello tipico, salvo ove diversamente concordato per iscritto.
- I diritti di garanzia si estendono solo ai prodotti nuovi. Se non diversamente concordato, i prodotti usati sono venduti nello stato in cui si trovano come “visti e piaciuti” con l‘esclusione del diritto di garanzia, qualora i vizi, al momento della stipulazione del contratto, fossero noti al Cliente o facilmente riconoscibili ai sensi degli artt. 1491 e 1667, co. 1 c.c.
- La normale usura della merce non costituisce vizio del bene.Inoltre, la garanzia per vizi è esclusa anche nei casi ivi previsti con conseguente impossibilità di presentare denunce: uso inadeguato, scorretto o improprio dei prodotti, compresa la distruzione, le manomissioni o il danneggiamento accidentale o intenzionale dei prodotti, montaggio difettoso da parte del Cliente o di terzi, usura e logorio naturale, manipolazione negligente, manutenzione impropria, elementi chimici, elettrochimici o elettrici che possono influire sulle condizioni normali di lavoro e da ogni altro fenomeno atmosferico o fattore esterno non previsto specificatamente nel contratto che non corrispondono alle influenze standard previste e medie.
§ 8 Risoluzione, Impossibilità della Prestazione
- Indipendentemente da quanto stabilito nelle altre previsioni contenute nelle CG, il Cliente potrà risolvere il contratto mediante dichiarazione scritta, se e nella misura in cui l’esecuzione dello stesso divenga interamente impossibile prima del trasferimento del rischio. In caso di impossibilità parziale, il Cliente potrà farlo solo ove dimostri di non avere alcun interesse ad una fornitura o ad un’esecuzione parziale – altrimenti il Cliente potrà chiedere una corrispondente riduzione del prezzo. Sono escluse eventuali ulteriori pretese del Cliente, salvo ove diversamente indicato nel successivo art. 9. Inoltre, il Cliente potrà risolvere il contratto solo se l’inadempimento risulti essere di grave entità.
- Ove nessuna delle due parti sia responsabile dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, avremo facoltà di chiedere la parte del prezzo corrispondente alla parte di prestazionegià eseguita.
§ 9 Responsabilità
- Rispondiamo nei confronti del Cliente, così come previsto dall’art. 1229 del Codice civile e dalle leggi complementari collegate esclusivamente nei seguenti casi:
(i) danni dovuti a dolo e colpa grave;
(ii) danni dovuti a colpa lieve, quando il fatto nostro o dei nostri ausiliari importi violazione di norme di ordine pubblico;
(iii) in caso di assunzione esplicita di una garanzia o di un rischio di acquisto;
(iv) danni da prodotti difettosi.
Eventuali ulteriori responsabilità derivante dall’assunzione di rischi specifici di acquisto ci vincoleranno esclusivamente se ci sia un espresso accordo scritto di “Assunzione del rischio di acquisto”. Responsabilità ulteriori sono escluse. - Un’obbligazione contrattuale si considera rilevante, quando costituisca elemento essenziale del rapporto contrattuale, il suo adempimento esatto sia fondamentale ai fini della corretta esecuzione del contratto e il partner commerciale vi riponga il proprio pieno affidamento.
- In caso di inadempimento per colpa lieve di obbligazioni contrattuali principali (esclusi dolo e colpa grave), risponderemo solo per perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
- Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente art. 9, comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e ausiliari sarà limitata agli indennizzi assicurativi. Nella misura in cui l’assicuratore non sia tenuto all’indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell’indennizzo assicurativo.
§ 10 Diritti di proprietà intellettuale e Difetti del titolo
- Salvo ove diversamente concordato, in Italia consegneremo solo prodotti che non violino i diritti di proprietà intellettuale e i diritti d‘autore dei terzi (di seguito denominati complessivamente „Diritti di proprietà intellettuale“). Qualora un terzo dovesse far valere nei confronti del Cliente pretese giustificate basate sulla violazione dei propri Diritti di proprietà intellettuale, a causa delle forniture da noi effettuate correttamente, saremo responsabili nei confronti del Cliente in base alle seguenti disposizioni.
- Qualora necessario ai fini della fornitura, a nostra scelta e a nostre spese, ci impegnamo ad ottenere un diritto d‘uso sui Diritti di proprietà intellettuale, che siano connessi alle specifiche forniture ovvero modificheremo le forniture in modo tale che i Diritti di proprietà intellettuale non vengano violati o le sostituiremo. Se nessuna delle misure di cui sopra è applicabile a condizioni ragionevoli, il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto o di ottenere la ridurre del prezzo originariamente concordato, qualora il diritto d’uso sia determinante ai fini della conclusione del contratto stesso.
- Il nostro obbligo di risarcimento è regolato dal precedente art. 9.
- I suddetti obblighi valgono solo se il Cliente ci ha informato immediatamente per iscritto di tali pretese vantate da terzi non abbia riconsciuto alcuna violazione nei confronti del terzo e ci abbia riservato tutte le misure difensive e le trattative di composizione. Se il Cliente cessa di utilizzare la fornitura per limitare i danni o per altri motivi, deve informare i terzi che la sospensione dell‘uso non costituisce una forma di riconoscimento implicito di eventuali inadempimenti della disciplina in materia di proprietà intellettuale.
- Qualsiasi pretesa del Cliente è esclusa, se e nella misura in cui lo stesso sia responsabile della violazione dei Diritti di proprietà intellettuale.
- Inoltre, si esclude qualsiasi pretesa del Cliente nella misura in cui la violazione dei Diritti di proprietà intellettuale sia causata da esigenze speciali del Cliente, da un uso non prevedibile o dal fatto che la fornitura sia stata modificata dal Cliente o utilizzata insieme a prodotti che non siano stati forniti da noi.
- Sono escluse ulteriori o altre pretese da parte del Cliente nei nostri confronti, oltre a quelle di cui agli artt. 7 e 10.
§ 11 Riparazioni e Servizi
- Le riparazioni menzionate nel presente art. 11 si riferiscono a riparazioni che non sono coperte dal nostro obbligo di garanzia per vizi del bene e mancanza di qualità.
- Le riparazioni devono essere eseguite in modo tale che l‘oggetto in riparazione torni ad essere completamente funzionante. Le parti che non sono più in perfetto stato di funzionamento saranno sostituite, laddove ciò sia necessario.
- Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa, al Cliente verrà addebitato un costo fisso di € 150,00 più IVA. Se il Cliente ci incarica di eseguire una riparazione sulla base del preventivo di spesa, tale costo fisso non troverà applicazione.
§ 12 Installazione e messa in funzione
- Qualora il montaggio e la messa in funzione rientrino nell’oggetto del contratto, i relativi prezzi si baseranno sul presupposto che venga garantito un regolare processo di montaggio. Se a causa delle circostanze elencate di seguito dovessimo incorrere in spese aggiuntive, queste saranno fatturate al Cliente secondo le tariffe di montaggio, a meno che tali circostanze non siano a noi imputabili:
a) lavoro straordinario;
b) interruzione dell‘installazione a causa della necessità di nuovi arrivi e partenze di merci o materiale richiesti dal Cliente;
c) l’installazione implica l’utilizzo diattrezzature del Cliente, che non fanno parte della nostra fornitura, e che non ci sono state messe a disposizione;
d) costruzione di basamenti/strutture di supporto e lavori sulle medesime da parte del Cliente;
e) fornitura di aria ed elettricità agli impianti da parte del Cliente;
f) tempi di attesa causati dal Cliente;
g) lavori necessari che devono essere eseguiti dal costruttore o dal Cliente e che non vengono eseguiti in tempo o vengono eseguiti in modo errato;
h) luogo di lavoro non pronto e disordinato;
i) se gli oggetti della fornitura non possono essere scaricati in tempo e, come concordato, sul luogo di installazione dell‘impianto per ragioni legate al Cliente;
j) se non ci viene messo a disposizione un numero sufficiente di componenti per la messa in funzione e l‘accettazione ex art. 1521 ovvero 1665 c.c. dell‘impianto, dopo che l‘impianto è stato montato e assemblato presso lo stabilimento del Cliente (un numero sufficiente di componenti significa che il funzionamento continuo può essere effettuato in condizioni di produzione);
k) se ci vengono messi a disposizione per il collaudo componenti difettosi o privi delle dimensioni corrette o componenti che si discostano dai disegni. - Il Cliente è tenuto a cooperare, fornendo gratuitamente manodopera aggiuntiva (assistenti), se ciò sia necessario per l‘installazione e la messa in funzione.
§ 13 Condizioni di installazione
Se i servizi di installazione sono oggetto del contratto, si applicano inoltre le seguenticondizioni:
- Il Cliente deve assicurare che sia fornito al nostro personale un sito di installazione pulito e in linea con le disposizioni normative sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro.
- Il personale di manutenzione e operativo del Cliente devono essere presenti per sostenere il nostro personale.
- Il Cliente fornirà gratuitamente manodopera aggiuntiva (personale ausiliario), strumenti, attrezzature, lubrificanti, fornitura di energia, acqua e simili, se necessario per l’esecuzione del lavoro.
- Il Cliente fornirà al nostro personale una stanza con serratura per il deposito sicuro delle nostre attrezzature. Il Cliente deve assicurare i nostri strumenti contro il furto, il fuoco e i danni causati dall‘acqua.
- Il Cliente deve informarci su tutti i regolamenti statutari, ufficiali e di altro tipo applicabili aventi ad oggetto l‘esecuzione dei lavori, il funzionamento, la protezione della salute e la prevenzione degli incidenti.
- Il Cliente deve sostenere a proprie spese il nostro personale nell‘esecuzione dei lavori.
- Il Cliente deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere le persone e la proprietà sul posto di lavoro. Il Cliente deve informare il nostro responsabile dei lavori circa eventuali norme di sicurezza speciali, che siano importanti per il nostro personale.
- L‘assistenza tecnica del Cliente deve assicurare che l‘installazione possa iniziare immediatamente all‘arrivo del nostro personale e possa essere continuata senza ritardi fino all‘accettazione ex art. 1521 ovvero 1665 c.c. del Cliente.
- Il Cliente deve garantire che l’installazione abbia luogo alla data concordata.
- Se il Cliente viola colposamente l‘obbligo di cui al precedente comma 9, siamo autorizzati a effettuare la fornitura, attenendoci ai termini contrattuali e addebitando eventuali spese al Cliente.
- Se, dopo aver fissato un termine, il Cliente non rispetta i suoi obblighi, saremo autorizzati, ma non obbligati, ad agire per conto del Cliente e a spese del Cliente. Le spese supplementari che ne derivano ci saranno rimborsate in aggiunta al compenso concordato sulla base delle nostre tariffe orarie rispettivamente applicabili. I nostri diritti e pretese legali rimangono inalterati.
- Il Cliente non ha il diritto di impegnare il nostro personale in servizi extracontrattuali senza il nostro previo consenso scritto.
- Il Cliente è responsabile di un regolare backup dei dati. In caso di perdita di dati causata dal Cliente, la nostra responsabilità - con riserva dell’art. 9 - è limitata ai soli costi che avremmo dovuto sostenere laddove il backup dei dati del Cliente fosse stato adeguato (tra cuii costi per le copie di sicurezza dei dati e il recupero dei dati, che sarebbero stati persi anche in caso di un backup eseguito correttamente).
§ 14 Accettazione
- Se viene concordata un‘accettazione (art. 1521 c.c.) o se un‘accettazione è necessaria in base alla legge (art. 1665 c.c.), si applicano le seguenti disposizioni.
- L‘accettazione è fatta in presenza del Cliente nello stabilimento dello stesso.
- Il Cliente accetterà le nostre opere/beni non appena sarà stato informato del loro completamento e saranno stati eseguiti tutti i test concordati contrattualmente.
- Il Cliente deve informarci immediatamente, non appena emerga qualsiasi difformità/vizio rispetto alle specifiche o alle caratteristiche concordate. La notifica deve contenere una descrizione sufficientemente precisa della difformità rilevata in modo da permetterci di identificarla ed eliminarla.
- Il Cliente non ha il diritto di rifiutare l‘accettazione a causa di vizi/mancanza di qualità/difformità di scarsa rilevanza.
- Elimineremo i vizi/mancanze di qualità/difformità gravi nel più breve tempo possibile e il lavoro sarà pertanto nuovamente sottoposto al Cliente per l‘accettazione; il nuovo test di accettazione si limiterà, quindi, all’accertamento dell‘eliminazione del difetto. I vizi/difformità di scarsa rilevanzadovranno essere documentati per iscritto dal Cliente come difetti nel protocollo di accettazione e dovranno essere eliminati da noi nell‘ambito della garanzia.
- Qualora il Cliente dovesse rifiutare l‘accettazione senza fornire una giustificazione o una motivazione, ci riserveremo fin da ora il diritto di fissare un termine di 14 giorni per iscritto per dichiarare l‘accettazione. L‘accettazione si considererà in tal caso data se il Cliente non dovesse accettare il lavoro entro questo termine o non dovesse specificare per iscritto eventuali vizi sostanziali.
- In ogni caso, l’opera /il beneè considerata/o accettata/o se il Cliente la/lo utilizza o potrebbe utilizzarla/o in modo produttivo. Da quel momento inizia a decorrere il periodo di garanzia e noi avremo, quindi, diritto al pagamento dei saldi ancora in sospeso.
- Il Cliente non ha il diritto di rifiutare l‘accettazione finale a causa di interruzioni che avvengano durante la fase di verifica dell’opera/del bene e di accettazione stessa che non siano a noi imputabili.
- Il Cliente metterà a disposizione, gratuitamente e a tempo debito, il personale operativo qualificato necessario per l’accettazione finale.
- La nostra responsabilità per i vizi/difformità/mancanza di qualità evidenti cessa con l‘accettazione finale, a meno che il Cliente non si sia esplicitamente riservato il diritto di agire anche in caso di vizi noti.
§ 15 Requisito della licenza di esportazione
- Se per le forniture e i servizi è richiesta una licenza di esportazione, l‘offerta sarà soggetta alla condizione che tutte le licenze richieste per l‘esportazione siano concesse in modo tempestivo e sufficiente.
- Gli atti delle autorità pubbliche riguardanti le licenze di esportazione, in particolare la revoca o la limitazione delle licenze rilasciate, sono considerati eventi di forza maggiore.
§ 16 Luogo di Adempimento, Foro Competente, Legge Applicabile
- Per tutti i diritti derivanti da questo rapporto contrattuale, il luogo di esecuzione è 20074 Carpiano (MI).
- Il foro competente a conoscere in via esclusiva le controversie derivanti dal presente rapporto, ivi comprese le azioni su assegni e cambiali è quello del Giudice territorialmente competente per la nostra sede di Carpiano (MI). Ci riserviamo tuttavia la facoltà di citare il Cliente presso il foro generale del convenuto.
- Le presenti CG e tutte le controversie emergenti dai rapporti commerciali tra noi e il Cliente saranno soggetti esclusivamente alla legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e delle norme di diritto privato internazionale.
- Ove una o più clausole di queste CG sia/siano o diventi/diventino, in tutto o in parte, invalida/e, la validità delle restanti clausole non ne sarà pregiudicata. In questo caso le parti sono obbligate a concordare una nuova disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo perseguito dalla disposizione invalida.
Valide dal 1° gennaio 2022
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